Sez. L, Sentenza n. 24054 del 25/11/2015 (Rv. 637954 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Idoneità dell'atto all'efficacia interruttiva - Condizioni - Comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - Sufficienza - Ragioni - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
Ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto idonea la lettera con cui era stato richiesto all'INPS, sulla base della ritenuta estensione di alcuni sgravi, il rimborso "di tutto quanto indebitamente corrisposto e indebitamente riscosso dall'Istituto in uno con interessi e danni").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)