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Sez. L - , Sentenza n. 1166 del 18/01/2018 (Rv. 646803 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Crediti previdenziali - Atto interruttivo della prescrizione - Requisiti - Richiesta o intimazione - Costituzione in mora - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646803-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

L’atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l’intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto efficacia interruttiva alla lettera dell’Inps al contribuente, contenente la quantificazione del credito e che in difetto di pagamento si sarebbe proceduto all’iscrizione a ruolo, ritenendo irrilevante che, nello stesso atto, si manifestasse disponibilità a rivedere la richiesta di pagamento in caso di contestazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)