Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 69 del 1975
Massime (7)
Massima n. 7721
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Ordinanza del giudice a quo
- Questione attinente a fasi ulteriori del procedimento e condizionata a situazioni allo stato meramente ipotizzabili e non attuali
- Difetto di rilevanza
- Inammissibilità
- Cod.proc.pen., art. 642.
Leggi la massima
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 642 c.p.p., sollevata dal giudice di sorveglianza prima di provvedere sulla richiesta del p.m., poiché trattasi di questione attinente a fasi ulteriori del procedimento, allo stato meramente ipotizzabile e, quindi, non attuali. - Cfr. sent. n. 168/1977; sentt. nn. 19/1974 e 110/1974.
Norme impugnate
- art. 642 codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 3, comma 1, Cost.
- art. 24, comma 2, Cost.
Massima n. 7722
- Processo penale
- Esecuzione delle misure di sicurezza
- Cod.proc.pen., art. 636
- Invito del giudice all'interessato a fare dichiarazioni in suo favore
- Interpretazione in base alla giurisprudenza costituzionale
- Equiparazione dell'invito all'atto di contestazione dell'accusa nel procedimento ordinario
- Contenuto dell'atto
- Non sono violati gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della costituzione
- Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
È infondata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 636 c.p.p. (sollevata in base all'assunto che detta norma si limiterebbe a richiedere che il giudice inviti, senza garanzie e formalità, l'interessato a fare dichiarazioni in suo favore e non imporrebbe anche l'obbligo della formale contestazione dei fatti per i quali si procede, che invece sussiste nel processo ordinario), in quanto non v'ha dubbio che, dopo le pronunzie n. 53 del 1968, n. 168 del 1972 e 110 del 1974 di questa Corte, l'invito ex art. 636 c.p.p. sia equiparabile all'atto di contestazione dell'accusa del procedimento ordinario e debba pertanto contenere gli elementi essenziali a fondamento della minacciata misura di sicurezza: debba cioè indicare non solo la forma di pericolosità attribuita all'interessato ma anche le circostanze di fatto su cui si basa l'accusa.
Norme impugnate
- art. 636 codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 24, comma 2, Cost.
- art. 3, comma 1, Cost.
Massima n. 7723
- Processo penale
- Esecuzione delle misure di sicurezza cod. proc. pen., art. 637
- Investigazioni del giudice di sorveglianza
- Estensione delle disposizioni dettate per il procedimento ordinario
- Invito a comparire dinanzi al giudice
- Contenuto
- Non sono violati gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della costituzione
- Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
È infondata, in riferimento agli artt. 3, comma primo e 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 637 c.p.p. (sollevata sotto il profilo che detta norma non prescriverebbe alcun limite di forma, di provenienza e di contenuto per gli accertamenti del giudice di sorveglianza) in quanto, dovendosi ritenere operanti nel processo di sicurezza, per logica necessaria estensione, le parallele disposizioni dettate per quello ordinario, nei limiti in cui le disposizioni stesse risultino, con prudente interpretazione compatibili con la peculiare struttura, con l'oggetto e con le finalità dello speciale giudizio per l'applicazione delle misure di sicurezza (sentt. n. 168 del 1972 e 110 del 1974), è indubbio che nel caso di invito a comparire davanti al giudice per la decisione della misura debbano essere osservate tutte le formalità necessarie all'espletamento della difesa e che, ove mai tale atto venga preceduto da veri e propri atti istruttori, debbano essere rispettate dal giudice le regole ordinarie anche per quanto riguarda l'intervento dell'interessato e del suo difensore.
Norme impugnate
- art. 637 codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 3, comma 1, Cost.
- art. 24, comma 2, Cost.
Massima n. 7724
- Sicurezza pubblica
- Misure di prevenzione
- Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, secondo comma
- Procedimento relativo all'applicazione delle misure
- Invito a comparire innanzi al collegio in camera di consiglio
- Contenuto
- Determinazione in base alla giurisprudenza costituzionale
- Non sono violati gli artt. 3 e 24 della costituzione
- Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
È infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione poiché le decisioni di questa Corte concernenti gli artt. 636 e 637 si riflettono parimenti sull'applicazione della disposizione in questione che a quelle fa esplicito richiamo per la disciplina del procedimento relativo all'applicazione delle misure di prevenzione (sent. n. 53 del 1968).
Norme impugnate
- art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Parametri
Massima n. 7725
- Reati e pene
- Cod.pen., art. 106
- Condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato (amnistia)
- Effetti ai fini della dichiarazione di abitualità a delinquere
- Disparità di trattamento tra imputati che beneficiano di amnistia impropria o propria
- Giustificazione
- Non è violato il principio di eguaglianza
- Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
È infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 cod.pen., nella parte in cui dispone che, ai fini della dichiarazione di abitualità a delinquere, si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta amnistia. È evidente, infatti, che l'asserita disparità di trattamento tra imputati di uno stesso titolo di reato, a seconda che essi possano beneficiare di una amnistia impropria (che, intervenendo dopo la sentenza definitiva di condanna, lascia persistere la rilevanza di questa ai fini della dichiarazione di abitualità nel delitto) ovvero di un'amnistia propria (che, ai fini della dichiarazione di abitualità, toglie ogni rilevanza all'attività criminosa dell'imputato) è pienamente giustificata dal fatto che nel primo caso, a differenza che nel secondo, il provvedimento interviene dopo che vi è stato il definitivo accertamento della colpevolezza dell'imputato. E quanto al rilievo che la maggiore o minore durata del processo possa comportare diversità di trattamento, è ovvio che ciò costituisce mera disparità di fatto, irrilevante in questa sede.
Norme impugnate
- art. 106 c.p.
Parametri
- art. 3 Cost.
Massima n. 7726
- Reati e pene
- Abitualità nel delitto presunta dalla legge
- Cod. pen., art. 102
- Presunzione di pericolosità
- Non viola l'art. 3 della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in riferimento all'artt. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 cod. pen., già dichiarata da questa Corte non fondata con sent. n. 168 del 1972 e manifestamente infondata con ord. n. 44 del 1973.
Norme impugnate
- art. 102 c.p.
Parametri
- art. 3 Cost.
Massima n. 7727
- Reati e pene
- Dichiarazione di delinquenza abituale
- Cod.pen., art. 109, secondo comma
- Soggetti che si trovino nelle condizioni prevedute negli artt. 102 e 103
- Possibilità di pronunzia in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena, sulla base della condotta già considerata nella sentenza di condanna
- Non viola gli artt. 3 e 27, terzo comma della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 cod. pen., già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 168 del 1972.
Norme impugnate
- art. 109, comma 2, c.p.
Parametri
- art. 27, comma 3, Cost.
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 102, 106 e 109, secondo comma, del codice penale; degli artt. 636, 637 e 642 del codice di procedura penale; e dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 settembre 1972 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nel procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza nei confronti di Rapisarda Filippo, iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972;
2) ordinanza emessa il 19 novembre 1973 dal tribunale di Venezia nel procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di Tommasini Bruno, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
punto 1
Con ordinanza in data 12 settembre 1972 il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze, nel corso del procedimento promosso dal p.m. per la dichiarazione di abitualità a delinquere e per la conseguente applicazione di misure di sicurezza a carico di Rapisarda Filippo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 636, 637 e 642 del codice di procedura penale (relativi al c.d. processo di sicurezza), in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione; nonché degli artt. 102, 106 e 109 del codice penale (concernenti l'abitualità nel delitto) in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3 e 27, terzo comma, 3, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni in data 28 novembre 1972, chiedendo che tutte le questioni siano dichiarate non fondate.
punto 2
Con ordinanza emessa il 19 novembre 1973 il tribunale di Venezia, dovendo decidere sull'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a carico di Tommasini Bruno, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché degli artt. 636 e 637 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata ma non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
:
Considerato in diritto
punto 1
Le due ordinanze sollevano questioni analoghe, che possono essere decise con unica sentenza, previa riunione dei relativi giudizi.
punto 2
Il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze prospetta, anzitutto, il dubbio circa la compatibilità, con i principi di cui agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 642 c.p.p. nella parte in cui è disposto che il ricorso dell'interessato non sospende la esecuzione del decreto del giudice di sorveglianza, a meno che il pubblico ministero vi consenta, mentre la sospende quello proposto da quest'ultimo.
Nei termini accennati la questione così sollevata va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto essa, come più volte è stato affermato da questa Corte (v. sent. n. 168 del 1972, nn. 19 e 110 del 1974), è attinente a fasi ulteriori del procedimento e condizionata a specifiche situazioni, allo stato meramente ipotizzabili e, quindi, non attuali.
punto 3
Con la seconda questione si assume dallo stesso giudice che il diritto di difesa non sarebbe sufficientemente garantito dall'art. 636 c.p.p., in quanto detta norma si limiterebbe a richiedere che il giudice inviti, senza garanzie e formalità, l'interessato a fare dichiarazioni in suo favore e non imporrebbe anche l'obbligo della formale contestazione dei fatti per i quali si procede, come invece è prescritto nell'ordinario processo di cognizione.
La questione non è fondata.
Per vero questa Corte, con la sentenza n. 53 del 1968 ha già dichiarato, in riferimento all'art. 24 Cost., l'illegittimità degli artt. 636 e 637 c.p.p., nella parte in cui comportano che i provvedimenti del giudice di sorveglianza siano adottati senza la tutela del diritto di difesa, sul presupposto che la dimensione di tale diritto nel procedimento in esame va considerata in relazione all'interesse che ne è oggetto; vale a dire quello supremo della libertà personale. E con le successive sentenze n. 168 del 1972 e n. 110 del 1974 ha chiarito che tali disposizioni, conformemente ai precetti degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., comportano ormai che l'interessato debba essere tempestivamente edotto sui fatti in merito ai quali è chiamato a fare dichiarazioni e sui quali il giudice intende dirigere o ha diretto le investigazioni e gli accertamenti, perché in ordine ad essi ed ai relativi risultati sia posto in grado di svolgere le proprie difese.
Sicché non v'ha dubbio che l'invito ex art. 636 c.p.p. sia equiparabile all'atto di contestazione dell'accusa nel procedimento ordinario e debba pertanto contenere gli elementi essenziali a fondamento della minacciata misura di sicurezza; debba, cioè, indicare non solo la forma di pericolosità attribuita all'interessato ma anche le circostanze di fatto, rispondenti alle previsioni della norma applicabile, su cui si basa la richiesta.
punto 4
Del pari infondata, per le ragioni indicate nel precedente numero 3, va dichiarata la questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza del tribunale di Venezia, sotto analogo profilo, con riferimento anche all'art. 4, comma secondo, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione.
Appare evidente, infatti, che le decisioni di questa Corte concernenti l'art. 636 c.p.p. si riflettono parimenti sull'applicazione della disposizione in questione, che a quello (oltre che all'art. 637 c.p.p.) fa esplicito richiamo per la disciplina del procedimento relativo all'applicazione delle misure di prevenzione (sent. n. 53 del 1968). Dette misure d'altro canto, com'è stato opportunamente sottolineato, trovano causa al pari di quella di sicurezza, nella pericolosità sociale - criminale, si attuano attraverso la parziale interdizione sociale del soggetto e tendono al recupero del medesimo all'ordinato vivere civile.
Deve ritenersi, conseguentemente, che anche in questo caso l'invito a comparire innanzi al collegio in camera di consiglio di cui all'art. 4, comma secondo, della legge n. 1423 del 1956 non possa limitarsi all'indicazione della misura di cui è stata proposta l'applicazione ma debba precisare, altresì, gli elementi sui quali verterà il giudizio del tribunale, si intende entro i limiti consentiti dalla circostanza che tali misure sono collegate - nella previsione legislativa - non al verificarsi di fatti singolarmente determinati, ma a un complesso di comportamenti che costituiscono una condotta assunta dal legislatore come indice di pericolosità sociale (sent. n. 23 del 1964) e rientrante in una o più delle previsioni di cui all'art. 1 della legge in questione.
punto 5
Per ciò che concerne le censure rivolte all'art. 637 c.p.p. (sotto il profilo che detta norma, stabilendo che il giudice di sorveglianza ha facoltà di disporre gli opportuni accertamenti, non prescriverebbe alcun limite di forma, di provenienza e di contenuto e si porrebbe quindi in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione) può osservarsi che questa Corte ha dichiarato, in rapporto al processo di sicurezza, non fondata l'analoga questione affermando che debbono oggi ritenersi operanti nel procedimento in esame, per logica necessaria estensione, le parallele disposizioni dettate per quello ordinario, nei limiti in cui le disposizioni stesse risultino, con prudente interpretazione, compatibili con la peculiare struttura, con l'oggetto e con le finalità dello speciale giudizio per l'applicazione delle misure di sicurezza (sent. n. 168 del 1972 e n. 110 del 1974). Questi principi non possono non valere anche nel processo di prevenzione per il quale, giova ricordare, a riprova, che è già stata ritenuta necessaria come già in quello di sicurezza l'assistenza del difensore (sent. n. 76 del 1970).
Ne deriva che nel caso di invito a comparire davanti al giudice per la decisione sulla misura dovranno essere osservate tutte le altre formalità necessarie all'espletamento della difesa e, ove mai tale atto venga preceduto da veri e propri atti istruttori, da parte del giudice dovranno essere osservate le regole ordinarie, anche per quanto riguarda l'intervento dell'interessato e del suo difensore.
La questione va pertanto dichiarata non fondata.
punto 6
L'ordinanza del giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze denuncia poi il primo comma dell'art. 106 c.p. nella parte in cui dispone che, agli effetti della dichiarazione di abitualità nel delitto, debba tenersi conto anche delle condanne per le quali sia intervenuta amnistia, sulla considerazione che la detta norma incorra in violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione in quanto darebbe luogo ad una non giustificata differenza di trattamento rispetto al caso in cui l'amnistia intervenga prima che sia stata pronunciata una condanna.
Va rilevato preliminarmente, in proposito, che questa Corte ha già dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 c.p., nella parte in cui dispone che ai fini della recidiva si tien conto delle condanne per le quali sia intervenuta amnistia (sent. n. 163 del 1972).
La questione viene ora riproposta negli stessi termini dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con riferimento alla dichiarazione di abitualità e non può non essere, al pari della prima, dichiarata non fondata.
Invero la norma denunziata costituisce una applicazione specifica del principio sancito nel primo comma dell'art. 151 c.p. (che limita gli effetti del provvedimento di clemenza, nel caso che sia stata già pronunziata sentenza definitiva di condanna, alla cessazione della esecuzione di questa e delle eventuali pene accessorie) e la sua ratio va ravvisata nella funzione della sentenza di condanna, che implica accertamento della colpevolezza rispetto ad un determinato reato, di guisa che essa non può essere obliterata quando si tratti di considerarne il valore sintomatico ai fini della valutazione della capacità criminale conseguente ad ulteriori violazioni della legge penale.
È d'altra parte evidente che l'asserita disparità di trattamento tra imputati di uno stesso titolo di reato, a seconda che essi possano beneficiare di un'amnistia impropria (che, intervenendo dopo la sentenza definitiva di condanna lascia persistere la rilevanza di questa ai fini della dichiarazione di abitualità nel delitto) ovvero di una amnistia propria (che ai fini della dichiarazione di abitualità, toglie ogni rilevanza alla attività criminosa dell'imputato) è pienamente giustificata dal fatto che nel primo caso, a differenza che nel secondo, il provvedimento interviene dopo che vi è stato il definitivo accertamento della colpevolezza dell'imputato. Quanto al rilievo che la maggiore o minore durata del processo possa comportare diversità di trattamento, è ovvio che ciò costituisce mera disparità di fatto, irrilevante in questa sede.
punto 7
oggetto di censure da parte del giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze sono, infine, gli artt. 102 e 109 del codice penale, relativi alla dichiarazione di abitualità nel delitto, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3 e 27 e 3, primo comma, della Costituzione.
Con riferimento all'art. 102 c.p. si prospetta il dubbio che l'abitualità nel delitto presunta dalla legge non sia compatibile col principio di uguaglianza in base alla considerazione che tale istituto, non accordando al giudice la possibilità di tener conto delle motivazioni e dei significati assunti in concreto dalle condotte criminose, non consentirebbe al medesimo di operare alcuna distinzione tra i vari soggetti che ricadono nel delitto.
L'art. 109, comma secondo, c.p., prevedendo poi che la dichiarazione di abitualità nel delitto possa essere effettuata in ogni tempo si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza in riferimento alla funzione rieducativa della pena (artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.) in quanto, consentendo che il giudizio di pericolosità sia svolto in ogni tempo, e quindi anche quando sia ormai compiuto il reinserimento sociale, finirebbe, con ingiustificato trattamento discriminatorio, per emarginare dalla società una categoria di soggetti: i delinquenti abituali, appunto.
Tali questioni, negli stessi termini, sono già state esaminate e dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 168 del 1972 e quella riguardante l'art. 102 c.p. è stata successivamente dichiarata, con altra decisione, manifestamente infondata (ord. n. 44 del 1973).
Esse vanno pertanto dichiarate manifestamente infondate non essendo stati prospettati dal giudice a quo profili o argomenti nuovi che possano indurre questa Corte a mutare la propria giurisprudenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 642 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con ordinanza 12 settembre 1972;
b) manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109, comma secondo, del codice penale sollevate dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con ordinanza 12 settembre 1972;
c) non fondata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del codice penale sollevata dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con ordinanza 12 settembre 1972;
d) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 636 e 637 del codice di procedura penale e dell'art. 4, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), in relazione agli artt.636 e 637 c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, rispettivamente dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze e dal tribunale di Venezia con ordinanze in data 12 settembre 1972 e 19 novembre 1973.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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