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Sez. L, Sentenza n. 850 del 11/02/1989 (Rv. 461868 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - DIRETTORI GENERALI - IN GENERE - POTERE RAPPRESENTATIVO DELLA SOCIETÀ - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461868-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - DIRETTORI GENERALI - IN GENERE - POTERE RAPPRESENTATIVO DELLA SOCIETÀ - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

La capacità di agire o resistere in giudizio in nome e per conto di una società di capitali spetta, senza che sia necessaria autorizzazione da parte degli organi sociali (ai sensi dell'art. 75, terzo comma, cod. proc. civ.), alla persona che la rappresenta a norma della legge o dello statuto, ovvero a chi abbia da quest'ultima ricevuto mandato. Pertanto il potere di rappresentare la società con effetti vincolanti nei rapporti esterni può ritenersi sussistere nel direttore generale, nominato dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, - il quale non si identifica con gli amministratori, né fa parte dell'organo amministrativo della società, ma configura un distinto organo con compiti di direzione interna, amministrativa o tecnica - solo se sussista una specifica attribuzione o se tale potere inerisca alla natura stessa dei compiti affidatigli; mentre, in Mancanza dei suddetti requisiti, deve ritenersi che il potere rappresentativo faccia difetto. (V 5640/84, mass n 437313; (V 6854/82, mass n 424504).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2396, Cod. Proc. Civ. art. 75 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)