Sez. 1, Sentenza n. 5640 del 08/11/1984 (Rv. 437313 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - DIRETTORI GENERALI - IN GENERE - ATTRIBUZIONE AI DIRETTORI GENERALI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLE SOCIETÀ - CONSEGUENZE - POTERE ALTRESÌ DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELLA SOCIETÀ - SUSSISTENZA.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - DIRETTORI GENERALI - IN GENERE - ATTRIBUZIONE AI DIRETTORI GENERALI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLE SOCIETÀ - CONSEGUENZE - POTERE ALTRESÌ DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELLA SOCIETÀ - SUSSISTENZA.*
I direttori generali, sebbene siano soggetti, ai sensi dell'art. 2396 cod. civ. - quando vengono nominati dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione in base a disposizione dell'atto costitutivo - alle medesime norme disciplinanti le responsabilità degli amministratori, non si identificano con questi ultimi, né fanno parte dell'organo amministrativo della società, ma configurano un distinto organo, che può anche assumere struttura collegiale, al quale oltre a compiti di direzione interna, amministrativa o tecnica, può essere attribuita, per disposizione statutaria, in modo esclusivo, la rappresentanza della società. In tal caso il potere di rappresentanza in giudizio della società da parte dei direttori generali - implicito nel generale potere rappresentativo - non può essere escluso per il fatto che la controversia concerna un affare della zona dove ha Sede la società ed in cui operano normalmente l'organo deliberativo (assemblea) e quello amministrativo (consiglio di amministrazione; amministratore delegato).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2396, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)