Sez. 1, Sentenza n. 6064 del 12/05/2000 (Rv. 537754 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Posizione sostanziale delle parti - Onere probatorio - Ripartizione - Presunzione di legittimità della pretesa azionata dall'amministrazione ex R.D. 639 del 1910 - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale adottata ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 non vi è deroga alcuna alla regola che vede l'amministrazione convenuta, attore in senso sostanziale, gravata dall'onere di allegare i presupposti della sua domanda, non rivenendo all'onerata alcuna presunzione di legittimità né dallo strumento processuale azionato, né dalla natura pubblica dell'interesse posto a base della pretesa azionata ex R.D. n. 639 citato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1990 num. 639 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)