Sez. 1, Sentenza n. 2092 del 13/03/1996 (Rv. 496329 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Obbligazione tributaria - Riferibilità al contribuente - Prova - Onere dell'amministrazione - Fatti impeditivi, modificativi o estintivi di detta obbligazione - Prova - Onere dell'opponente - Prove assunte in un diverso processo, anche penale - Utilizzabilità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale - che integra una domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, nel quale l'opponente assume la veste di attore in senso formale - tutti gli elementi dell'obbligazione tributaria, compresa la riferibilità della medesima al contribuente, vanno allegati e provati dall'amministrazione finanziaria, mentre l'opponente resta soggetto all'onere della allegazione e della dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione stessa. Pertanto, il giudice dell'opposizione se, da un lato, non può desumere dal comportamento processuale dell'opponente l'esonero dell'amministrazione finanziaria dal descritto onere probatorio, dall'altro, può legittimamente porre a base del proprio convincimento, in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria in lite, le prove assunte in un diverso processo e anche in sede penale, quali prove atipiche idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)