Sez. 5, Sentenza n. 2720 del 04/02/2011 (Rv. 616501 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Immobile non iscritto in catasto con attribuzione di rendita - Criterio automatico di valutazione - Applicabilità ex art. 12 del d.l. n. 70 del 1988 - Presupposti - Deposito della ricevuta UTE dell'istanza di attribuzione della rendita - Necessità - Obbligo di tale deposito anche nel caso di presentazione dell'istanza precedente l'atto di trasferimento - Configurabilità - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di INVIM, l'applicazione del criterio automatico di valutazione, in relazione ad immobili non iscritti in catasto con attribuzione di rendita, è subordinata, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70 (convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154), alla espressa dichiarazione di volersi avvalere delle disposizioni del citato articolo ed alla necessità di seguire una precisa sequenza procedimentale che indica una serie di oneri a carico dell'interessato, fra cui quello di produrre all'ufficio del registro, entro 60 giorni dall'atto di trasferimento, un esemplare della ricevuta dell'UTE afferente l'avvenuta presentazione della specifica istanza di attribuzione della rendita catastale. Tale onere di produzione va adempiuto, sempre nell'indicato termine di 60 giorni, anche nel caso in cui l'istanza di attribuzione della rendita sia stata presentata prima dell'atto di trasferimento dell'immobile e l'omissione consente all'Ufficio di procedere alla determinazione del valore, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 03/05/1988 num. 154 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)