Sez. 5, Sentenza n. 14305 del 26/09/2003 (Rv. 567172 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Valutazione automatica ex art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicazione - Trasferimenti di fabbricati non ancora iscritti nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita - Estensione ex art. 12 del D.L. n. 70 del 1988 - Condizioni - Dichiarazione esplicita, in sede dell'atto, di volersi avvalere del criterio - Ulteriori adempimenti - Istanza implicita - Inidoneità - Manifestazione di volontaà successiva - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI
In tema di imposta di registro, a norma dell'art.12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, le disposizioni dell'art. 52, comma quarto, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sono applicabili anche ai trasferimenti di fabbricati non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita - dichiarati ai sensi dell'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, - a condizione che il contribuente che voglia giovarsene dichiari espressamente nell'atto di volersi avvalere dei relativi criteri, alleghi alla domanda di voltura specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale, e produca la ricevuta della presentazione di tale istanza al competente ufficio del registro entro sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto pubblico o di registrazione della scrittura privata. Ciò comporta, da un lato, che la richiesta del beneficio sia esplicita, non essendo dunque idonea alcuna istanza implicita, e, dall'altro, che non sia ammessa una manifestazione di volontà in epoca successiva o in sede contenziosa, cui, in ogni caso, osterebbe la cadenza degli ulteriori adempimenti previsti dalla norma, per l'ultimo dei quali è fissato un termine di sessanta giorni, espressamente definito perentorio nell'analoga disciplina dettata in materia successoria dall'art. 34, comma sesto, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 56, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)