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Sez. 1, Sentenza n. 1857 del 10/07/1979 Ud. (dep. 09/02/1980) Rv. 144283 - 01

PROVA PENALE - ACCERTAMENTI TECNICI EXTRAGIUDIZIALI - IN GENERE - GUANTO DI PARAFFINA - RIENTRA TRA I MERI RILIEVI TECNICI - ART 304 BIS COD PROC PEN - INAPPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144283-01

PROVA PENALE - ACCERTAMENTI TECNICI EXTRAGIUDIZIALI - IN GENERE - GUANTO DI PARAFFINA - RIENTRA TRA I MERI RILIEVI TECNICI - ART 304 BIS COD PROC PEN - INAPPLICABILITA - CONDIZIONI.*

L'applicazione del cosiddetto 'guanto di paraffinà, ai fini della successiva indagine peritale, si inquadra nell'ambito dei meri rilievi tecnici, diversi dagli accertamenti perche, alla stregua dei primi, essa non postula alcuna valutazione critica dei risultati da parte di chi vi procede, e si esaurisce quindi in semplici operazioni di ordine materiale, assimilabili a quelle segnaletiche, descrittive, fotografiche etc cui la polizia giudiziaria puo liberamente procedere senza essere tenuta alla osservanza delle Disposizioni di cui all'art 304 bis cod proc pen, sempre che ricorrano i presupposti dell'urgenza e della indilazionabilita sotto il profilo del pericolo che, per effetto del ritardo, le tracce ricercate possano divenire progressivamente sempre piu evanescenti, e diventino inutilizzabili ai fini probatori.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 223 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)