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Sez. 1, Sentenza n. 301 del 09/02/1990 Cc. (dep. 14/03/1990) Rv. 183648 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - IN GENERE - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE - "ACCERTAMENTI" E "RILIEVI" - NOZIONE E DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1990-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183648-01

INDAGINI PRELIMINARI - IN GENERE - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE - "ACCERTAMENTI" E "RILIEVI" - NOZIONE E DIFFERENZE.*

Anche nel vigore del nuovo codice di procedura penale la nozione di "accertamento" riguarda non la constatazione o la raccolta di dati materiali pertinenti al reato ed alla sua prova, che si esauriscono nei semplici rilievi, ma il loro studio e la relativa elaborazione critica, necessariamente soggettivi e per lo più su base tecnico- scientifica; la distinzione trova testuale conferma normativa in ripetute Disposizioni del nuovo codice (ad es., negli artt. 354, 359, 360) che menzionano separatamente i termini "rilievi" e "accertamenti", con implicita assunzione, per ciascuno, del significato specifico precedentemente delineato. (V mass n 144283; (V mass n 141340; (V mass n 138032; (V mass n 128106).*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)