Sez. L, Sentenza n. 2749 del 24/04/1980 (Rv. 406522 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - ECCESSIVITA DELL'IMPORTO - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - ECCESSIVITA DELL'IMPORTO - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'apprezzamento sull'eccessivita dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, nonche la liquidazione equitativa dell'importo stesso rientrano nel potere discrezionale del giudice del merito e non sono censurabili in Sede di legittimita, ove correttamente fondati, a norma dell'art 1384 cod civ, sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento. (Conf 3748/75, mass n 377948).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)