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Sez. L, Sentenza n. 2749 del 24/04/1980 (Rv. 406522 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - ECCESSIVITA DELL'IMPORTO - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406522-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - ECCESSIVITA DELL'IMPORTO - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'apprezzamento sull'eccessivita dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, nonche la liquidazione equitativa dell'importo stesso rientrano nel potere discrezionale del giudice del merito e non sono censurabili in Sede di legittimita, ove correttamente fondati, a norma dell'art 1384 cod civ, sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento. (Conf 3748/75, mass n 377948).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)