Sez. 2, Sentenza n. 3748 del 06/11/1975 (Rv. 377948 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - APPREZZAMENTO SULL'ECCESSIVITA DELL'IMPORTO DELLA CLAUSOLA E SULLA MISURA DELLA RIDUZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - APPREZZAMENTO SULL'ECCESSIVITA DELL'IMPORTO DELLA CLAUSOLA E SULLA MISURA DELLA RIDUZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'apprezzamento sull'eccessivita dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, nonche sulla misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non e censurabile in Sede di legittimita, ove correttamente fondato, a norma dell'art 1384 cod civ, sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento, con riguardo all'effettiva incidenza dell'inadempimento. (V 1389/74, mass n 369471; 2029/72, mass n 359174).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)