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Sez. L, Sentenza n. 778 del 26/01/1991 (Rv. 470679 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Elencazione. | Tassatività - Esclusione - Malattia non tabellata o non causata da lavorazione o agente patogeno tabellati - Obbligo assicurativo - Condizione.
Stato
decisa il 1991-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470679-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Elencazione.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988 (dichiarativa, fra l'altro, dell'illegittimità costituzionale dello art. 3, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), la assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per le infermità (nella specie, infarto del miocardio) diverse da quelle comprese nell'apposita tabella e da quelle causate da una lavorazione o da un agente patogeno indicato nella tabella stessa, purché si tratti di malattie delle quali sia provata, comunque, la causa di lavoro.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)