Sez. L, Sentenza n. 9888 del 05/10/1998 (Rv. 519452 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA | Nozione - Presupposti - Stress emotivo - Rilevanza - Condizioni - Condizioni patologiche preesistenti - Elemento ostativo - Esclusione - Fattispecie relativa a infarto del miocardio occorso a conducente di treno in occasione di una situazione di pericolo.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA
in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la "causa violenta", quale prevista dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, consiste in un evento che, con forza concentrata e straordinaria, agisca - in occasione di lavoro (nel senso di una derivazione eziologica, anche se indiretta o riflessa, dell'evento dall'attività lavorativa) - dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo alle alterazioni lesive; pertanto in tale nozione rientra anche lo stress emotivo improvviso, dipendente da evento eccezionale, ricollegabile al lavoro svolto dall'assicurato, ancorché le conseguenze lesive si determinino in tal caso con il concorso di una situazione morbosa preesistente. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto indennizzabile quale infortunio sul lavoro l'infarto del miocardio istantaneo occorso, anche se in presenza di precedente patologia del sistema cardiocircolatorio, al conducente di un treno in occasione dell'improvviso attraversamento dei binari da parte di una persona, a causa dello stress ricollegabile al timore dell'impatto con la medesime persone).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)