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Sez. L, Sentenza n. 4504 del 09/10/1978 (Rv. 394172 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - NOZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394172-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - NOZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

La definizione giuridica di "dirigente", non puo trarsi immediatamente ne dall'art 3 n 2 del regolamento per l'applicazione del RDL 15 marzo 1923 n 692, approvato con RD 10 settembre 1923 n 1955, che disciplinano l'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali, ne dall'art 2095 cod civ, ma occorre desumerla - ai fini della distinzione fra dirigenti e impiegati con funzioni direttive - dalla regolamentazione collettiva, in relazione alle specifiche esigenze organizzative delle varie aziende di quel ramo ed alle precise possibilita di struttura delle medesime, ed in esito alla concreta esperienza fenomenica riguardante il settore. (nella specie, la SC, nell'enunciare il principio di cui alla massima, ha cassato la decisione di merito che non aveva tenuto conto del cc 31 dicembre 1948, recepito con forza di legge nel DPR 2 gennaio 1962 n 483, ai fini dell'attribuibilita o meno al ricorrente della qualifica di dirigente). (Conf 3412/71, mass n 354984).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 2, Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 3, Contr. Coll. 31/12/1948, DPR 02/01/1962 num. 483 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)