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Sez. 1, Sentenza n. 691 del 12/03/1973 (Rv. 362863 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - ELEMENTI SUFFICIENTI.*
Stato
decisa il 1973-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362863-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - ELEMENTI SUFFICIENTI.*

Ai fini dell'osservanza dell'Obbligo della motivazione, nelle decisioni delle commissioni tributarie in tema di valutazione dei trasferimenti di ricchezza, non e sufficiente un semplice riferimento o richiamo ad elementi generici o astratti, quali l'ubicazione, lo stato e la natura dei beni, ma occorre che siano indicati gli elementi concreti in base ai quali si e operato il calcolo. Peraltro, richiedendosi in proposito una motivazione sommaria, non occorre che i dati esposti vengano criticamente discussi singolarmente, ma e sufficiente che fra i dati concreti indicati e le conclusioni da essi tratte, vi sia corrispondenza logica, benche manchi una compiuta esposizione di tutte le argomentazioni. La commissione, per l'esposizione di fatti e circostanze, puo far riferimento anche ad Atti ufficiali, quali relazioni di uffici tecnici, o a dati esposti dalle parti, senza che sia necessario riportarli estesamente nella decisione ed esaminando solo quei punti su cui e sorto contrasto. (V 2248/71, mass n 353067; 33/71, mass n 349339).*

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)