diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 33 del 12/01/1971 (Rv. 349339 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONI - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE - DECISIONI DELLE COMMISSIONI DISTRETTUALI E PROVINCIALI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1971-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349339-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONI - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE - DECISIONI DELLE COMMISSIONI DISTRETTUALI E PROVINCIALI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTENSIONE.*

L'art 42 del RD 8 luglio 1937, n 1516, richiede che le decisioni delle commissioni distrettuali e di quelle provinciali, sulle controversie che si riferiscono alla valutazione in materia di imposte sui trasferimenti di ricchezza, debbano contenere una sommaria motivazione, dalla quale risultino gli elementi di fatto tenuti a calcolo nella Determinazione dei valori imponibili. E l'Obbligo di motivazione non puo dirsi adempiuto se la decisione non contenga l'indicazione dei fattori in base ai quali si e proceduto al calcolo dei valori imponibili, fattori che non possono consistere in semplici riferimenti o richiami ad elementi esterni, generici ed astratti, quali l'ubicazione, l'estensione, la natura e lo stato dei beni. (nella specie la commissione, nella decisione cassata, si era limitata a tener conto 'della natura dei terreni siti in zona di prossimo sviluppo edilizio, sebbene popolare ed industrialè). (V 446'69, mass n 338516' 2737'68, mass n 335329).*

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)