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Sez. 1, Sentenza n. 11106 del 07/05/2010 (Rv. 613252 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - COMPARTI EDIFICATORI | Artt. 18 e 62 della legge reg. Veneto n. 40 del 1980 - Formazione ed attuazione dei comparti edificatori - Previa delimitazione da parte del Comune dell'ambito territoriale e dei termini per la costituzione del consorzio - Necessità - Atti contenenti tali statuizioni - Piano urbanistico attuativo, programma pluriennale d'attuazione, o provvedimento del consiglio comunale - Limitazione - Conseguenze - Istituzione di un consorzio per la realizzazione di un piano di lottizzazione ad iniziativa privata - Elemento sintomatico della pregressa esistenza di un comparto - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613252-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - COMPARTI EDIFICATORI

In tema di formazione ed attuazione dei comparti edificatori, l'operatività della disciplina dettata dall'art. 62 della legge reg. Veneto 2 maggio 1980, n. 40, è subordinata al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 18 della stessa legge e, quindi, alla previa delimitazione dell'ambito territoriale del comparto e all'indicazione dei termini per la costituzione del consorzio mediante il quale lo stesso comparto va attuato, statuizioni che, secondo l'art. 18, devono essere contenute in un piano urbanistico attuativo, un programma pluriennale d'attuazione, od un provvedimento del consiglio comunale; tale disciplina non trova pertanto applicazione nel caso di creazione di un consorzio per la realizzazione di un piano di lottizzazione ad iniziativa privata, la quale non costituisce elemento sintomatico dell'esistenza di un comparto, con la conseguente applicabilità degli artt. 11, 16 e 61 della stessa legge reg., relativi alla realizzazione di tale diverso strumento attuativo della disciplina urbanistica. (Fattispecie in cui un consorzio istituito per la realizzazione di un piano di lottizzazione ad iniziativa privata, ritenendo essersi costituito un consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 62 cit., aveva agito nei confronti di un proprietario non aderente su base volontaria ai fini della rivalsa, "pro-quota", delle spese di urbanizzazione).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 02/05/1980 num. 40 art. 11, Legge Reg. Veneto 02/05/1980 num. 40 art. 16, Legge Reg. Veneto 02/05/1980 num. 40 art. 18, Legge Reg. Veneto 02/05/1980 num. 40 art. 61, Legge Reg. Veneto 02/05/1980 num. 40 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)