Sez. 1, Sentenza n. 286 del 10/01/2005 (Rv. 579303 - 01)
CONSORZI - VOLONTARI | Consorzi per la manutenzione di strade e servizi in comune - Disciplina applicabile - Norme in materia di condominio - Applicabilità - Condizioni - Rinunzia del singolo consorziato al diritto sui beni in comune - Esonero dall'obbligo di concorso nelle spese - Esclusione.
CONSORZI - VOLONTARI
Il consorzio costituito tra proprietari di immobili per la manutenzione di strade ed opere comuni realizzate a seguito dell'attuazione di un piano di lottizzazione costituisce una figura atipica e, quindi, il rapporto consortile è disciplinato anzitutto dalle pattuizioni contenute nell'atto costitutivo e nello statuto del consorzio; soltanto qualora in tali atti manchi una disciplina specifica sono applicabili le disposizioni più confacenti alla regolamentazione degli interessi coinvolti dalla controversia che, nel caso in cui il consorzio abbia ad oggetto la gestione dei beni e dei servizi comuni di una zona residenziale, devono individuarsi nelle norme concernenti il condominio, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1118, secondo comma, cod.civ., il consorziato non può, rinunziando al diritto sui beni in comune, sottrarsi al contributo alle spese per la loro conservazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 1118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)