Sez. 1, Ordinanza n. 17879 del 03/09/2004 (Rv. 576698 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - REVOCA | Impugnabilità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - REVOCA
Avverso il provvedimento di revoca del curatore fallimentare, pronunciato ai sensi dell'art. 37 della legge fallimentare, non è ammissibile, da parte dello stesso curatore, del fallito o di qualunque altro interessato, né il reclamo alla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 739 e 742 bis cod. proc. civ., né il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., in quanto la norma dell'art. 37 è dettata unicamente a tutela dell'interesse pubblicistico al regolare svolgimento della procedura concorsuale e può incidere solo indirettamente sull'interesse del curatore, con la conseguenza che il provvedimento di revoca di quest'ultimo ha natura amministrativa ed ordinatoria ed è privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 37, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 37, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)