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Sez. 1, Sentenza n. 6851 del 17/06/1995 (Rv. 492905 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - REVOCA | Provvedimento di revoca del curatore - Impugnabilità - Reclamo alla Corte d'Appello ex art. 739 cod. proc. civ. - Esclusione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Inoppugnabilità del provvedimento.
Stato
decisa il 1995-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492905-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - REVOCA

Avverso il provvedimento di revoca del curatore fallimentare non è ammissibile reclamo alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 739 (e 742 bis) cod. proc. civ., né ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., atteso che l'art. 23 legge fall. dichiara non soggetto a gravame il decreto del Tribunale che statuisce sulle "controversie" relative all'intera procedura - e tra queste rientrano la revoca e la surroga del curatore che costituiscono incidenti della procedura fallimentare ai sensi e per gli effetti di cui al detto art. 23 -, e che il curatore non ha alcun diritto soggettivo alla conservazione dell'ufficio e il provvedimento di revoca, di natura discrezionale, non ha carattere contenzioso, ma carattere tipicamente interno al processo di fallimento, volto cioè a regolarne il successivo svolgimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 37, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)