Sez. 3, Sentenza n. 1901 del 23/04/1996 Cc. (dep. 24/05/1996) Rv. 204997 - 01
Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Delitti: offese al pudore e all'onore sessuale - Atti osceni - In genere | Natura - Reato di pericolo concreto - Luogo esposto al pubblico - Possibilità in concreto che gli atti siano visti da terzi - Valutazione "ex ante" sia per l'ipotesi dolosa che per quella colposa - Necessità.
Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Delitti: offese al pudore e all'onore sessuale - Atti osceni - In genere
Il reato di atti osceni in luogo pubblico è reato di pericolo concreto e richiede perciò che la visibilità del luogo in cui gli atti vengono compiuti sia valutabile "ex ante" tenendo conto della natura del luogo, del momento del fatto e delle condizioni oggettive mentre l'ipotesi colposa è ravvisabile qualora l'agente per negligenza o imprudenza abbia tenuto la sua condotta in un luogo che possa assumere in concreto il carattere di visibilità. Non è perciò corretto ravvisare "ex post" l'ipotesi colposa deducendo la negligenza dal fatto stesso che l'atto sia stato visto da qualcuno. (Nel caso di specie la corte ha annullato senza rinvio, prosciogliendo l'imputato perché il fatto non costituisce reato, la sentenza con cui il pretore aveva derubricato la contestazione di atti osceni nell'ipotesi colposa e condannato l'imputato che era stato sorpreso appartato con una donna in una autovettura a cento o duecento metri dalla strada, in ora notturna, in luogo generalmente non frequentato e controllato casualmente dalla polizia giudiziaria nel corso di attività finalizzata a prevenire altre forme di reato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 527 com. 1, Cod. Pen. art. 527 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)