Sez. 3, Sentenza n. 6302 del 21/04/1998 Ud. (dep. 29/05/1998) Rv. 210965 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - ATTI OSCENI - IN GENERE | Luogo esposto al pubblico - Autovettura - Sussistenza del reato - Esclusione - Condizioni.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI: OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE - ATTI OSCENI - IN GENERE
L'antigiuridicità penale dei comportamenti osceni posti in essere all'interno di una autovettura in sosta lungo la pubblica via non è esclusa dal fatto che essi vengano compiuti in ora notturna o su strada non frequentata, in quanto siffatte circostanze non eliminano in modo assoluto la evenienza che gli atti osceni siano percepiti da occasionali passanti, a meno che l'autore del fatto non abbia adottato specifiche cautele, come l'appannamento o la copertura dei vetri della vettura, idonee ad impedire in modo assoluto tale evenienza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 527 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)