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Sez. U, Sentenza n. 2972 del 23/12/1964 (Rv. 304419 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA NOMINATIVA - FACOLTA DEL DATORE DI LAVORO - MANCATO ESERCIZIO - ASSEGNAZIONE D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1964-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/304419-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA NOMINATIVA - FACOLTA DEL DATORE DI LAVORO - MANCATO ESERCIZIO - ASSEGNAZIONE D'UFFICIO.*

Ai fini dell'Obbligo dei datori di lavoro, titolari di imprese con piu di cinquanta dipendenti, di assumere alle loro dipendenze mutilati e invalidi del lavoro (uno ogni cinquanta dipendenti) secondo la norma contenuta nel DL 3 ottobre 1947 n 1222, si deve tener conto del numero complessivo dei dipendenti, senza possibilita di alcuna discriminazione in relazione alle loro categorie (operai, impiegati). Il predetto principio non e in contrasto con la facolta di richiesta nominativa del personale che, anche ai predetti fini, compete ai datori di lavoro, nei casi in cui tale facolta e ammessa dalle norme generali sul collocamento, in relazione alla speciale natura della impresa e alla peculiarita delle mansioni a cui dev'essere assegnato il lavoratorè la facolta stessa conferisce bensi all'impresa il diritto di scegliere, nell'elenco degli invalidi disponibili, il personale da assumere, ma non la dispensa dall'Obbligo dell'assunzione, per la ragione che gli elementi disponibili, stante la loro categoria professionale, non sono utilmente collocabili presso di essà pertanto, ove l'imprenditore avente diritto alla scelta nominativa sia stato posto in grado di esercitarla, ma si sia rifiutato di far cio o abbia lasciato vanamente decorrere il congruo termine all'uopo fissatogli dalla commissione per il collocamento, sorge in quest'ultima il potere di procedere all'assegnazione d'ufficio.*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 03/10/1947 num. 1222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)