Sez. 3, Sentenza n. 3261 del 10/07/1989 (Rv. 463336 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE - NATURA RECETTIZIA DELL'ATTO - CONSEGUENZE - ATTO NON INDIRIZZATO AL DESTINATARIO - ACQUISIZIONE ALIUNDE DELLA CONOSCENZA - INEFFICACIA - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE - NATURA RECETTIZIA DELL'ATTO - CONSEGUENZE - ATTO NON INDIRIZZATO AL DESTINATARIO - ACQUISIZIONE ALIUNDE DELLA CONOSCENZA - INEFFICACIA - CONDIZIONI.*
Il principio che l'atto di Costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 cod. civ. (nella specie, rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943, ultimo comma, cod. civ.) per produrre i suoi effetti debba essere indirizzato al suo legittimo destinatario, non trova deroga nel caso che costui ne acquisti comunque conoscenza, in quanto convivente con la persona alla quale sia stato erroneamente indirizzato, salvo che il destinatario sia minorenne. In tal caso va accertato se in effetti l'atto sia stato comunque ricevuto dal suo legale rappresentante, atteso che l'atto ancorché indirizzato al minore può intendersi diretto al suo legale rappresentante, implicando altresì la circostanza della normale coabitazione dei due soggetti, che l'atto, nella generalità dei casi, debba entrare nella sfera di conoscenza e di controllo del suddetto rappresentante. (V 6243/87, mass n 454531).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)