Sez. 3, Sentenza n. 6243 del 15/07/1987 (Rv. 454531 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - LETTERA INDIRIZZATA COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE AGLI EREDI DEL DEBITORE - EFFETTO INTERRUTTIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - LETTERA INDIRIZZATA COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE AGLI EREDI DEL DEBITORE - EFFETTO INTERRUTTIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Ai fini della interruzione della prescrizione l'esigenza di una rigorosa individuazione del destinatario dell'atto interruttivo, essendo tale rigore formale estraneo allo spirito dell'art. 2943, ultimo comma, cod. civ., deve escludersi con riguardo agli eredi del debitore defunto, la cui individuazione discende dalla relativa delazione ereditaria. Ne consegue che anche alla semplice lettera, indirizzata collettivamente ed impersonalmente agli eredi del debitore esattamente individuato, con cui il creditore manifesti la volontà di conseguire il soddisfacimento del suo credito, può riconoscersi l'effetto interruttivo della prescrizione, sempreché risulti in concreto che siffatta manifestazione di volontà sia giunta a conoscenza dei detti destinatari, tramite, ove minori, il loro legale rappresentante. (V 577/72, mass n 356604; (V 737/76, mass n 379393).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)