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Sez. L, Sentenza n. 13535 del 03/12/1999 (Rv. 531826 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Datore di lavoro tenuto per legge o per disposizione contrattuale alla erogazione della retribuzione o di una indennità ai lavoratori assenti per malattia - Erogazione dell'indennità anche da parte dell'ente previdenziale - Esclusione - Obbligo del datore di lavoro di versamento dei relativi contributi all'ente previdenziale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531826-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

In tema di prestazioni previdenziali economiche dovute al lavoratore in caso di malattia, ogni volta che al datore di lavoro sia imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva di provvedere in proprio alla erogazione della retribuzione o di una indennità al lavoratore assente per tale motivo, l'ente previdenziale è esonerato dalle relative prestazioni e non ha diritto al versamento dei contributi normativamente fissati per assicurare ai lavoratori il godimento di un'indennità, atteso che detti contributi (ancorché obbligatori) hanno natura assicurativa e sono pertanto dovuti in relazione alla copertura di un rischio, non in forza di un obbligo imposto in adempimento di un principio di solidarietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)