Sez. L, Sentenza n. 4613 del 06/03/2004 (Rv. 570837 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Impiegati dell'industria - Esonero dal pagamento del contributo di malattia dovuto all'INPS - Configurabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
In tema di prestazioni previdenziali economiche dovute al lavoratore in caso di malattia, gli impiegati dell'industria sono esclusi dall'assicurazione per dette prestazioni e dalla relativa contribuzione, atteso che il d.lgt. n. 213 del 1946 ha differenziato il loro trattamento rispetto agli operai, riducendo la contribuzione in relazione all'esclusione per essi della indennità di malattia. Tale differenziazione non è stata modificata dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale che, sopprimendo l'Inam, ha trasferito all'Inps la gestione delle prestazioni economiche, né dalle successive leggi che disciplinano la contribuzione all'Inps, le quali commisurano il contributo non alle retribuzioni dei dipendenti, ma solo a quelle "per i soggetti aventi diritto all'indennità economica di malattia".
Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 9, Decr. Legisl. Luogoten. 19/04/1946 num. 213 art. 1, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 74, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 14, Legge 28/02/1986 num. 41 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)