Sez. 1, Sentenza n. 480 del 27/02/1970 (Rv. 345494 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - MANDATARIO - RESTITUZIONE DI SOMME ANTICIPATE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - MANDATARIO - RESTITUZIONE DI SOMME ANTICIPATE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA.*
La domanda di restituzione di somme che il mandatario assume di avere erogato per conto del mandante nell'espletamento del mandato, appartiene alla Competenza per territorio del giudice del luogo in cui il debitore ha il suo domicilio, a norma dell'ultimo comma dell'art 1182 cod civ, quando sia contestata non solo la misura, ma la stessa effettuazione delle erogazioni. La disposizione del terzo comma del citato art 1182 cod civ, secondo la quale le obbligazioni pecuniarie devono eseguirsi al domicilio del creditore al tempo della scadenza, deve intendersi - infatti - nel senso che il debito sia di valore e non di valuta, e cioe abbia fin dall'origine contenuto pecuniario e derivi, quindi, da un titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura, oppure sia determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti derivanti dal titolo stesso e, comunque, sempre che sia pacifico l'an debeatur senza necessita di indagini sulla sussistenza e l'ammontare della pretesa. (V 2891-68, massima n 335607 2131-67, massima n 329262).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)