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Sez. 3, Sentenza n. 2131 del 29/08/1967 (Rv. 329262 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMICILIO DEL CREDITORE AL TEMPO DELLA SCADENZA - PRESUPPOSTO - PROVVIGIONI E INDENNITA DERIVANTI DAL CONTRATTO DI AGENZIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1967-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329262-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMICILIO DEL CREDITORE AL TEMPO DELLA SCADENZA - PRESUPPOSTO - PROVVIGIONI E INDENNITA DERIVANTI DAL CONTRATTO DI AGENZIA - SUSSISTENZA.*

L'art. 1182, terzo comma, cod.civ. - secondo cui la obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza riguarda i crediti liquidi ed esigibili per i quali non occorre che intervenga un ulteriore titolo convenzionale o giudiziale diretto a determinare l'ammontare e la scadenza, in quanto tali elementi risultano gia predeterminati tra creditore e debitore e ad essi sono noti. La predetta norma trova applicazione anche in tema di provvigioni ed indennita derivanti dal rapporto di Agenzia, in quanto i relativi crediti debbano considerarsi liquidi ed esigibili, essendo determinabili con un semplice calcolo aritmetico in base a quanto stabiliscono i contratti, gli accordi economici collettivi e gli Usi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)