Sez. 3, Sentenza n. 4122 del 13/07/1982 (Rv. 422098 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - INCIDENZA SULL'OPERATIVITÀ DELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - INCIDENZA SULL'OPERATIVITÀ DELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.*
L'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 cod. civ., quando è fondata, impedisce l'operatività della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 1456, in quanto tale clausola non è limitativa della proponibilità di eccezioni (art. 1462 cod. civ.), ma attuativa di un diritto potestativo di risoluzione immediata del rapporto negoziale, con effetti retroattivi, nel caso di comportamento della controparte costituente inadempimento in senso tecnico, mentre l'eccezione suindicata postula requisiti (prontezza all'adempimento e giustificazione della sospensione provvisoria del medesimo con la Mancanza di sincronismo di quello corrispettivo) escludenti nel comportamento dell'eccipiente la situazione d'inadempimento. (V 400/82, mass n 418101).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1462 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)