diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4058 del 11/10/1989 (Rv. 463835 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - SOLLEVATA DALLA PARTE CONVENUTA PER LA RISOLUZIONE IN FORZA DI DETTA CLAUSOLA - AMMISSIBILITÀ - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1989-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463835-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - SOLLEVATA DALLA PARTE CONVENUTA PER LA RISOLUZIONE IN FORZA DI DETTA CLAUSOLA - AMMISSIBILITÀ - FUNZIONE.*

La parte convenuta per la risoluzione di un contratto in forza di clausola risolutiva espressa ben può proporre l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., in quanto l'accertamento della eventuale fondatezza dell'eccezione, diretta a dimostrare - sulla premessa di una stretta dipendenza della prestazione, il cui inadempimento sia previsto nella clausola come determinante la risoluzione, dalla prestazione a carico dell'altra parte - che il rifiuto ad adempiere era dipeso dall'inadempimento di quest'ultima, comporta l'inesistenza della colpa e, conseguentemente, la non operatività della clausola. (Conf 4122/82, mass n 422098; (Conf 400/82, mass n 418101).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)