Sez. 5, Sentenza n. 8191 del 11/04/2011 (Rv. 617602 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - DENARO, GIOIELLI, MOBILIA | Art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 637 del 1972 - Presunzione di esistenza nell'attivo ereditario per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse - Base di calcolo di tale percentuale - Previa detrazione dell'importo esente - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - DENARO, GIOIELLI, MOBILIA
In tema di imposta sulle successioni, si considerano parte dell'attivo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (come sostituito dall'art. 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, applicabile "ratione temporis"), denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse ereditario, detratto un ammontare pari a quello degli scaglioni non assoggettabili a imposta, anche se dichiarati per un importo minore, salvo che siano dichiarati e analiticamente indicati in inventario per il minore importo idoneamente dimostrato, ed il valore dell'asse ereditario netto, su cui calcolare la predetta percentuale, è quello che risulta all'esito della previa sottrazione della quota esente, secondo una nozione di valore tassabile che trova altresì conferma nell'omologo art. 9 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che ha riguardo al valore globale netto imponibile dell'asse ereditario e, dunque, esclude in detto calcolo la quota esente.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 8 CORTE COST., Legge 17/12/1986 num. 880 art. 5, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)