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Sez. 5, Sentenza n. 7114 del 09/05/2003 (Rv. 562818 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - DENARO, GIOIELLI, MOBILIA | Presunzione di esistenza nell'attivo ereditario per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse - Superamento - Condizioni - Mera redazione dell'inventario - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562818-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - DENARO, GIOIELLI, MOBILIA

In tema di imposta sulle successioni, ai fini del superamento della presunzione di esistenza nell'attivo ereditario - per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse ereditario - di denaro, gioielli e mobilia, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (come sostituito dall'art. 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, applicabile "ratione temporis"), non è sufficiente, di per sè, la redazione dell'inventario da parte di un pubblico ufficiale, occorrendo invece sia una analitica dichiarazione ed indicazione dei beni anzidetti, sia l'idonea dimostrazione del minor valore di questi rispetto a quello presunto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 8 CORTE COST., Legge 17/12/1986 num. 880 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)