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Sez. 2, Sentenza n. 15547 del 25/07/2005 (Rv. 582919 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI - IN GENERE | Domanda di accertamento della natura comune di un bene proposta da alcuni condomini - Riconvenzionale diretta alla declaratoria della proprietà esclusiva a favore del convenuto - Litisconsorzio necessario di tutti i condomini - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582919-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI - IN GENERE

Poichè la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi deve essere valutata non "secundum eventum litis" ma al momento in cui essa sorge, sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i condomini quando nel giudizio promosso da alcuni di loro per l'accertamento della natura comune di un bene i convenuti, costituendosi in giudizio, abbiano chiesto in via riconvenzionale di esserne dichiarati proprietari esclusivi a titolo derivativo o, in subordine, a titolo originario, in virtù di usucapione abbreviata. (Nella specie la sentenza impugnata, nell'accogliere la domanda proposta dagli attori, aveva respinto quella riconvenzionale formulata in via principale dai convenuti con riferimento all'accertamento dell'acquisto della proprietà esclusiva a titolo derivativo, dichiarando la nullità del giudizio per la mancata integrazione del contraddittorio in relazione alla domanda riconvenzionale proposta in via subordinata; la S.C., nel cassare la decisione, ha statuito che la Corte di appello avrebbe dovuto rimettere l'intera causa al giudice di primo grado per la decisione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, giacchè la necessità della loro partecipazione al giudizio doveva essere valutata con riguardo al momento in cui i convenuti, costituendosi in giudizio, avevano proposto entrambe le domande riconvenzionali)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1110, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)