Sez. 2, Sentenza n. 12439 del 20/09/2000 (Rv. 540314 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI - IN GENERE | Reivindicatio di alcuni condomini di un bene comune nei confronti di uno di loro - Riconvenzionale di questi per l' accertamento del suo diritto di proprietà esclusiva sul medesimo bene - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI - IN GENERE
Sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i condomini se colui che è stato convenuto da alcuni di essi, attori in rivendica del diritto di comproprietà su un bene comune, chiede in via riconvenzionale l'accertamento del suo diritto di proprietà esclusiva sul medesimo bene perché l'eventuale accoglimento di questa domanda pregiudica i diritti dei condomini rimasti estranei al giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1110, Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)