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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 79 del 1985

Decisione
decisa il 1985-03-19, depositata il 1985-03-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:79
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10783

  • Corte dei conti
  • Giurisdizione
  • Liquidazione delle pensioni ai dipendenti del banco di napoli
  • Deroga alla regola della giurisdizione ordinaria
  • Disposizione già dichiarata parzialmente illegittima
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 11, all. T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, nella parte concernente la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla liquidazione delle pensioni spettanti ai dipendenti del Banco di Napoli, essendo stato detto articolo già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua. - S. n. 1/1984.

Norme impugnate

  • art. 11 legge 8 agosto 1995, n. 486
  • art. 39 legge 8 agosto 1995, n. 486

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, all. T) all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486 (Legge sui provvedimenti di finanza e di tesoro), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1983 dal Tribunale di Pescara nel procedimento civile vertente tra Banco di Napoli contro Cellini Pietro, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 dell'anno 1984. Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Pescara - con ordinanza emessa il 26 maggio 1983, in un procedimento civile in materia pensionistica vertente tra il Banco di Napoli ed un suo ex dipendente - ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., della norma contenuta nell'art. 11 all. T) all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486 (Legge sui provvedimenti di finanza e di tesoro), secondo cui "le controversie in materia di pensioni degli impiegati del Banco di Napoli, nonché di quelli del Banco di Sicilia, sono escluse dalla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ed attribuite alla giurisdizione della Corte dei Conti": argomentando che sarebbe incongrua la persistenza di una giurisdizione pensionistica come quella della magistratura contabile là dove il rapporto di lavoro dei dipendenti del Banco si è ormai privatizzato del tutto; che nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che, in realtà, della norma impugnata rileva nel giudizio a quo la sola parte concernente le controversie (come quella di specie) relative alla liquidazione delle pensioni spettanti ai dipendenti del Banco di Napoli; che, per altro, in parte qua la norma stessa è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte n. 1 del 1984: onde la riproposta questione risulta manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe, della norma contenuta nell'art. 11 all. T) all'art. 38 della legge 8 agosto 1895, n. 486 (legge sui provvedimenti di finanza e di tesoro), la cui illegittimità costituzionale, "nella parte concernente la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla liquidazione delle pensioni spettanti ai dipendenti del Banco di Napoli", è già stata dichiarata con sentenza n. 1 del 1984. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985. F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAIA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze