Sez. 3, Sentenza n. 1318 del 24/02/1984 (Rv. 433446 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - AUTONOMA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA PER INVALIDITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA E DI QUELLA SPETTANTE PER INVALIDITÀ PARZIALE PERMANENTE - LIQUIDAZIONE DI QUEST'ULTIMA IN BASE ALLE TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE DI CUI AL R.D. N. 1403 DEL 1922 - INTERESSI SULLA SOMMA LIQUIDATA A TALE TITOLO - SPETTANZA - DECORRENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - AUTONOMA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA PER INVALIDITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA E DI QUELLA SPETTANTE PER INVALIDITÀ PARZIALE PERMANENTE - LIQUIDAZIONE DI QUEST'ULTIMA IN BASE ALLE TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE DI CUI AL R.D. N. 1403 DEL 1922 - INTERESSI SULLA SOMMA LIQUIDATA A TALE TITOLO - SPETTANZA - DECORRENZA.*
In tema di risarcimento del danno per Invalidità personale qualora venga liquidata autonomamente la somma dovuta per Invalidità temporanea assoluta, con i relativi interessi, e la somma spettante per Invalidità parziale permanente venga liquidata non in base al cumulo dei perduti redditi annuali futuri, ma minore importo ottenuto con l'applicazione delle tabelle di capitalizzazione approvate con R.d. 9 ottobre 1922 n. 1403 (le quali portano in detrazione gli interessi a scalare per l'anticipata erogazione del capitale), sulla suddetta somma per Invalidità permanente devono essere riconosciuti gli interessi a decorrere dal momento della cessazione dell'Invalidità temporanea. (V 442/82, mass nn 418143 e 418144; (V 1058/79, mass n 397254).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)