Sez. 3, Sentenza n. 1058 del 17/02/1979 (Rv. 397254 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIFERIMENTO ALLE TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTABILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIFERIMENTO ALLE TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA - SVALUTAZIONE MONETARIA - COMPUTABILITA.*
Poiche l'Obbligo di risarcire il danno da illecito aquiliano e debito di valore, e il danno deve essere percio liquidato con riferimento ai valori del momento della pronuncia del giudice, questi, ove trattandosi di liquidazione di danno permanente alla persona, ricorra alle tabelle di capitalizzazione della rendita vitalizia, ben puo tener conto della svalutazione della moneta tra il momento della produzione del danno e quello della liquidazione, poiche nel calcolo delle tabelle sono compresi gli interessi a scalare sulla somma corrispondente alla rendita, ma non la svalutazione monetaria, il cui andamento non e prevedibile. (Conf 3327/76, mass n 382123).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)