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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 10 giugno 1982, causa 92/81

Decisione
decisa il 1982-06-10
ECLI
ECLI:EU:C:1982:219

Epigrafe

Nel procedimento 92/81, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Terza Sezione della Cour de cassation del Belgio, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Antonia Camera, in Caracciolo, residente in Arasi (Reggio Calabria, Italia), via San Nicola 22, ricorrente in cassazione, e 1. Institut national D'assurance maladie-invalidité, con sede in Bruxelles, avenue de Tervuren 211, resistente in cassazione, 2. Union nationale des mutualités socialistes, con sede in Bruxelles, rue Saint-Jean 32-38, resistente in cassazione, domanda vertente sull'interpretazione dei regolamenti del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, e 3 dicembre 1958, n. 4, che determina le modalità di applicazione e integra le disposizioni del regolamento n. 3/58, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori O. Due, presidente di Sezione, A. Chloros e F. Grévisse, giudici, avvocato generale : P. VerLoren van Themaat cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
La sig.ra Camera ha prestato attività lavorativa nel Belgio durante gli anni 1964 e 1965. Il 12 luglio 1965 essa veniva riconosciuta inabile al lavoro e veniva ammessa a fruire delle indennità di malattia.
paragrafo 2
Su sua domanda, il consulente medico del suo istituto assicurativo la autorizzava ad un soggiorno in Italia dal 15 novembre 1965 al 14 dicembre 1965.
paragrafo 3
Convocata poi dallo stesso istituto assicurativo per essere sottoposta a visita medica il 30 dicembre 1965, essa non si presentava, ma informava detto ente della dichiarazione di guarigione, con effetto dal 5 gennaio 1966, emessa dall' Istituto italiano di assicurazione contro le malattie, competente in forza dell'accordo amministrativo italo-belga del 1950. Contemporaneamente, l'interessata chiedeva all'istituto assicurativo belga il rilascio del modulo F 37 onde poter godere delle prestazioni di malattia in Italia ai sensi dell'art. 22, n. 3, del regolamento n. 4. Da allora non le venivano più versate le indennità.
paragrafo 4
La sig.ra Camera contestava allora la validità della notifica nei suoi confronti del provvedimento che poneva fine alla corresponsione delle indennità in questione, sostenendo che, in ogni caso, l'atto di notifica non conteneva le indicazioni atte a consentirle di impugnare utilmente il provvedimento. Essa asseriva inoltre di non essere in grado di riprendere l'attività lavorativa.
paragrafo 5
Il 31 gennaio 1966 essa inoltrava una domanda di pensione di invalidità presso l'Istituto previdenziale italiano (INPS), poi trasmessa all'Istituto nazionale belga di assicurazione malattia-invalidità (INAMI) ai sensi dei regolamenti nn. 3 e 4.
paragrafo 6
Successivamente, la sig.ra Camera veniva riconosciuta invalida dal Conseil médical d'invalidité (CMI) ai sensi della legislazione belga (art. 56, n. 1, della legge 9. 8. 1963).
paragrafo 7
Tuttavia la richiesta di pensione d'invalidità da lei presentata il 31 gennaio 1966 veniva respinta con provvedimento del-l'INAMI 12 maggio 1969 non avendo essa, in qualità di affiliata all'istituto belga, fatto valere o esercitato pienamente il proprio diritto alle prestazioni di malattia in danaro.
paragrafo 8
Il ricorso della sig.ra Camera innanzi al Tribunal du travail di Bruxelles, inteso ad ottenere l'annullamento del suddetto provvedimento dell'INAMI nonché l'attribuzione di una pensione di invalidità nell'ambito della normativa comunitaria, veniva respinto il 7 maggio 1976, così come veniva respinto il successivo appello, con sentenza 24 novembre 1977 della Cour du travail di Bruxelles.
paragrafo 9
La Cour du travail decideva che la sig.ra Camera, essendo stata esclusa dal beneficio dell'assicurazione malattiainvalidità a decorrere dal 6 gennaio 1966, non si trovava più in una delle situazioni previste dall'accordo amministrativo del 20 ottobre 1950. Le norme di tale atto, che disciplinano in particolare le modalità di dichiarazione dell'incapacità al lavoro rimangono in vigore, fra l'Italia ed il Belgio, in forza dell'art. 6, nn. 1 e 2, del regolamento n. 4. Di conseguenza, la sig.ra Camera rimaneva esclusivamente assoggettata alla legislazione belga, secondo la quale l'interessato è tenuto a denunciare una ulteriore eventuale incapacità al consulente medico dell'istituto assicurativo belga. Ora la ricorrente, avendo inoltrato la sua richiesta presso l'istituto italiano, non aveva fatto ricorso alle procedure previste dalla legislazione belga. Inoltre, la Cour du travail dichiarava che, comunque, l'art. 70, n. 1, della legge 9 agosto 1963, che sancisce il principio di territorialità, osta all'attribuzione delle prestazioni assicurative di malattia,
paragrafo 10
«quando il beneficiario non si trovi effettivamente sul territorio belga al momento della richiesta delle prestazioni stesse ovvero quando le prestazioni di malattia siano state erogate fuori dal territorio nazionale».
paragrafo 11
La Cour de cassation, prima di decidere sui due motivi principali in cui si articola il ricorso proposto dall'interessata e secondo cui I) l'art. 10, n. 1, del regolamento n. 3 osta all'applicazione del principio di territorialità e II) l'art. 83 del regolamento n. 4 ha reso inapplicabile l'accordo amministrativo italo-belga, ha sottoposto a questa Corte le tre seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 12
1) Nel caso in cui un lavoratore, avente diritto alle prestazioni in denaro dell'assicurazione malattia-invalidità in uno Stato membro della Comunità europea, sia stato autorizzato a soggiornare in un altro Stato membro per sottoporsi a cure sanitarie e sia rimasto in questo Stato membro dopo la scadenza del termine stabilito e in condizioni irregolari sotto il profilo della normativa dello Stato d'origine e di un accordo amministrativo stipulato fra i due Stati, rimasto vigente in forza dei regolamenti CEE, nn. 3 e 4, relativi alla previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti, se l'art. 83 del regolamento n. 4 vada interpretato nel senso che detta disposizione non solo stabilisce la data in cui le dichiarazioni o i ricorsi si considerano presentati all'autorità, all'istituzione o all'ente competente a conoscerne, ma riconosce inoltre la regolarità della domanda qualora questa sia stata presentata ad un'autorità, istituzione od ente di uno Stato membro diverso da quello di appartenenza dell'autorità, dell'istituzione o dell'ente competente a conoscerne. 2) Qualora la prima questione venga risolta affermativamente, se detta disposizione vada interpretata nel senso che si deve considerare valida una domanda presentata come esposto in precedenza, mentre, secondo la normativa dello Stato dell'autorità competente, il richiedente risiedeva irregolarmente nell'altro Stato. 3) Nello stesso caso, se le disposizioni dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 3, relativo alla previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti ostino a che l'ente previdenziale dello Stato d'origine applichi il principio della territorialità delle prestazioni contemplato dalla normativa nazionale, nella fattispecie la legge belga 9 agosto 1963 e il suo art. 70, n 1».
paragrafo 13
L'ordinanza di rinvio del 6 aprile 1981 è stata registrata nella cancelleria della Corte il 16 aprile 1981.
paragrafo 14
Hanno presentato osservazioni scritte, ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE, il 29 giugno 1981 la ricorrente in cassazione, sig.ra Camera, rappresentata dall'avv. A. Bayart, patrocinante in cassazione in Belgio, il 3 luglio 1981 l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, rappresentato dall'avv. A. Houtekier, an-ch'egli patrocinante in cassazione e, il 24 giugno 1981, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jean Amphoux, in qualità di agente, e dall'avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles.
paragrafo 15
Con ordinanza della Corte 26 ottobre 1981, la causa è stata rimessa alla Seconda Sezione.
paragrafo 16
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di aprire la fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte

punto 1
La ricorrente nella causa principale, sig.ra Camera, sostiene che, secondo la lettera dell'art. 83 del regolamento n. 4 e la sentenza della Corte in causa 108/75 (Balsamo c/INAMI), la prima questione va risolta in senso affermativo. Circa la seconda questione, la ricorrente sostiene che l'art. 83 del regolamento n. 4 non prevede alcuna eccezione per l'ipotesi che l'interessato risieda irregolarmente in uno Stato membro diverso da quello dell'autorità competente. Di conseguenza, nel caso in cui l'assenza irregolare dell'interessato non dipenda da intento fraudolento ma, come nel caso di specie, sia semplicemente frutto di ignoranza dell'insieme delle norme vigenti, sarebbe contrario allo spirito della normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti privare l'interessato della possibilità di valersi dell'art. 83 del suddetto regolamento. Circa la terza questione, essa suggerisce parimenti una soluzione affermativa in analogia alle argomentazioni sviluppate nell'ambito dell'esame della questione precedente.
punto 2
L'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), convenuto nella causa principale, analizza, nelle sue osservazioni scritte, gli artt. 83 del regolamento n. 4 e 10, n. 1, del regolamento n. 3. Per quanto concerne l'art. 83, l'INAMI sostiene ch'esso non riguarda la regolarità della domanda, ma solo la data di presentazione da prendere in considerazione. La prima questione va quindi risolta negativamente. L'INAMI afferma inoltre che la sig.ra Camera, a causa dell'irregolarità del suo trasferimento in Italia, non si trova in una delle situazioni previste dalla normativa comunitaria; osserva che la sig.ra Camera non ha ripreso la propria attività lavorativa, a seguito della dichiarazione di idoneità dell'istituto assicurativo italiano INAM, il che comportava la perdita della qualità di affiliata al regime belga, mentre, d'altra parte, non ha acquisito la qualità di affiliata al regime assicurativo italiano; aggiunge che l'interessata non ha neppure mai denunciato un'eventuale ulteriore incapacità al lavoro. Ne consegue, a parere del-l'INAMI, che gli effetti che la ricorrente vorrebbe veder riconosciuti all'art. 83 del regolamento n. 4 si pongono in contrasto con le altre disposizioni della normativa comunitaria. In ordine alla portata dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 3, l'INAMI sostiene che va esclusa la sua applicabilità in materia di assicurazioni contro l'invalidità. Il termine «pensioni» non è riferibile alle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie. Incapace di svolgere attività lavorativa dal 12 luglio 1965, la sig.ra Camera non può pretendere le prestazioni dell'assicurazione belga contro l'invalidità. Nel mese di gennaio 1966 essa fruiva di indennità di malattia e, a parere dell'INAMI, avrebbe dovuto sollecitare nuovamente la concessione di tali indennità per un'eventuale seconda incapacità al lavoro successiva alla dichiarazione di guarigione. L'INAMI suggerisce quindi una soluzione negativa per la terza questione.
punto 3
La Commissione conclude, nelle sue osservazioni preliminari, che il soggiorno della sig.ra Camera in Italia era irregolare nel senso che era avvenuto senza autorizzazione da parte dell'istituto assicurativo belga. A parere della Commissione, il problema consiste quindi nello stabilire se una domanda di riconoscimento del diritto alle prestazioni di malattia in danaro, ovvero un ricorso contro un provvedimento di rigetto di tale domanda, sia ricevibile nelle circostanze proprie della fattispecie. In ordine all'interpretazione dell'art. 83 del regolamento n. 4, la Commissione sostiene trattarsi di una norma intesa ad agevolare, sotto il profilo amministrativo, le pratiche dei lavoratori migranti. Essa non può avere altro effetto se non quello di fissare le condizioni di regolarità delle domande o dei ricorsi nel senso che la loro presentazione tramite un organo di un altro Stato membro equivale ad una presentazione presso l'organo competente. La Commissione ritiene che la soluzione da dare alle prime due questioni pregiudiziali presuppone l'interpretazione dell'art. 19, nn. 2 e 3, del regolamento n. 3, in quanto l'accordo amministrativo italo-belga, su cui si incentrano le prime due questioni, figura all'allegato 6 del regolamento n. 4 sostituendosi di conseguenza soltanto alle modalità applicative dell'art. 19 del regolamento suddetto. La Commissione asserisce che l'art. 19, n. 2, condiziona il mantenimento del diritto alle prestazioni, vuoi in natura vuoi in danaro, all'autorizzazione dell'istituzione competente. Argomentando per analogia dalla giurisprudenza della Corte in causa Pierik (sentenza 16 marzo 1978, causa 117/77, Race. pag. 825), la Commissione giunge a concludere che il potere dell'istituzione competente di opporre un rifiuto alla richiesta di autorizzazione è limitato dal fine stesso della normativa comunitaria, mirante a garantire al lavoratore la possibilità di usufruire di cure adeguate al suo stato di salute in qualunque Stato membro. Ne consegue, a parere della Commissione, che laddove il controllo sullo stato di inabilità dell'assicurato possa esercitarsi grazie alle disposizioni adottate sia sul piano comunitario sia sul piano bilaterale, viene meno l'esigenza di un'autorizzazione che sarebbe in contrasto col principio enunciato all'art. 51, leu. b), del Trattato CEE. Ora, l'interpretare l'art. 19, n. 2, del regolamento n. 3 nel senso che questa norma esiga, per la conservazione del diritto alle prestazioni in danaro, l'autorizzazione dell'istituzione competente metterebbe a repentaglio l'obiettivo fondamentale del Trattato in materia di previdenza sociale, che consiste nel creare le condizioni più favorevoli per realizzare la libertà di circolazione e di occupazione dei lavoratori comunitari. Circa la terza questione, relativa all'interpretazione dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 3, la Commissione ritiene che questa norma non sia applicabile nella fattispecie, poiché detto articolo riguarda solo le pensioni o rendite e gli assegni in caso di morte, mentre il problema su cui si fonda la presente controversia concerne il diritto alle prestazioni di malattia in danaro. Ad ogni buon conto, la Commissione considera che la norma suddetta mira a tutelare gli interessati contro i pregiudizi derivanti da un loro trasferimento di residenza da uno Stato membro ad un altro. Quindi, nel caso in cui la legislazione nazionale subordini al requisito della residenza l'attribuzione del vantaggio, né la modifica, né la soppressione, né la sospensione di questo possono giustificarsi col fatto che l'interessato risieda nel territorio di un altro Stato membro. La Commissione conclude come segue: «La soluzione delle questioni proposte dalla Cour de cassation si limita in realtà all'interpretazione dell'art. 19, nn. 2 e 6, del regolamento n. 3. Tali norme garantiscono la conservazione del diritto alle prestazioni di malattia in danaro ai lavoratori che si trovino nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, purché siano soddisfatti i requisiti diversi da quelli riguardanti la presenza dell'interessato sul territorio di quest'ultimo Stato membro, e purché lo stesso si sottoponga al controllo previsto in tale eventualità. Il fatto che l'interessato abbia prolungato il suo soggiorno oltre il periodo autorizzato dall'istituzione competente non può' inficiare la validità di una domanda mirante all'accertamento della sua inabilità al lavoro ovvero un ricorso inteso ad ottenere la riforma di un provvedimento che lo dichiari idoneo al lavoro».

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
L'Institut national d'assurance maladie-invalidité, rappresentato dall'aw. Α. Houtekier, patrocinante in cassazione, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Amphoux, in qualità d'agente, e dall'aw. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, hanno presentato osservazioni orali all'udienza del 3 dicembre 1981.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 28 gennaio 1982.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 6 aprile 1981, pervenuta in cancelleria il 16 dello stesso mese, la Cour de cassation del Belgio ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dei regolamenti del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU 1958, pag. 561) e 3 dicembre 1958, n. 4, che determina le modalità di applicazione e integra le disposizioni del suddetto, regolamento n. 3 (GU 1958, pag. 597). Dette questioni sono state sollevate nel contesto del ricorso per cassazione proposto contro una sentenza della Cour du travail di Bruxelles che confermava la sentenza del Tribunal du travail di Bruxelles con la quale era stata respinta la domanda della sig.ra Camera, intesa ad ottenere il versamento di una pensione d'invalidità da parte dell'Institut national d'assurance maladie-invalidité (in prosieguo «INAMI»).
punto 2
II 12 luglio 1965 la sig.ra Camera, ricorrente per cassazione, veniva dichiarata inabile al lavoro nel Belgio. Il 9 novembre 1965 il consulente medico del suo istituto assicurativo, l'Union nationale des mutualités socialistes, la autorizzava a soggiornare in Italia per un mese, dal 15 novembre al 14 dicembre 1965. Non essendo ritornata nel Belgio alla scadenza di tale periodo, l'interessata non si presentava alla visita medica ordinata, il 30 dicembre 1965, dal medico del suo istituto assicurativo. In seguito ad un accertamento effettuato il 5 gennaio 1966 dall'Istituto italiano per l'assicurazione malattia (in prosieguo «INPS»), competente in forza dell'accordo amministrativo italo-belga del 20. ottobre 1950, essa veniva dichiarata atta a riprendere il lavoro e, alla stessa data, veniva sospeso il versamento nei suoi confronti delle indennità di malattia. Il 31 gennaio 1966 essa presentava all'INAMI, tramite l'INPS, a norma dei regolamenti nn. 3 e 4, una domanda di pensione d'invalidità. Tuttavia, la sig.ra Camera non impugnava il provvedimento di sospensione delle indennità e non faceva valere il carattere permanente dell'inabilità al lavoro. Il 26 novembre 1966 l'invalidità veniva riconosciuta in Italia. Tuttavia, la domanda da essa presentata per ottenere una pensione d'invalidità veniva respinta, il 31 maggio 1968 con decisione dell'INAMI, cui la domanda era stata trasmessa, per il motivo che l'interessata aveva soggiornato in Italia senza previa autorizzazione del consulente medico dell'istituzione. Questa decisione negativa veniva confermata, il 12 maggio 1969, in base al nuovo motivo relativo al fatto che l'interessata non aveva, in quanto assicurata belga, fatto valere o esercitato pienamente il suo diritto alle prestazioni in danaro dell'assicurazione malattia, come previsto dalla legge belga del 9 agosto 1963.
punto 3
La sentenza d'appello della Cour du travail di Bruxelles confermava la sentenza del Tribunal du travail con la quale era stata respinta la domanda dell'interessata, per il motivo che, essendo stata esclusa dall'assicurazione malattia e invalidità a decorrere dal 6 gennaio 1966, questa non si trovava più in una delle situazioni cui si applica l'accordo amministrativo italobelga del 20 ottobre 1950, rimasto in vigore in forza dell'art. 6, nn. 1 e 2, del regolamento n. 4, che disciplina le modalità della dichiarazione d'invalidità. Di conseguenza, secondo la Cour du travail, al momento della presentazione all'INPS della domanda relativa alla pensione d'invalidità, l'interessata era esclusivamente soggetta alla legislazione belga. Ora, sempre secondo la Cour du travail e ai sensi delle disposizioni legislative belghe, la domanda di pensione d'invalidità era irregolare in quanto la richiedente non aveva dichiarato la sua nuova inabilità al lavoro al proprio istituto assicurativo nel Belgio e, in ogni caso, non poteva fruire dell'indennità contemplata dall'art. 70, n. 1, della summenzionata legge belga, che sancisce il principio della territorialità per quanto riguarda le prestazioni di malattia.
punto 4
Nel ricorso per cassazione, la sig.ra Camera faceva valere fra l'altro che la sua domanda di pensione d'invalidità, presentata all'INPS e implicante la dichiarazione d'invalidità, doveva essere considerata, in forza dell'art. 83 del regolamento n. 4, equivalente alla dichiarazione all'autorità competente'belga e che, inoltre, il principio della territorialità era divenuto inapplicabile, in quanto contrastante con quanto disposto dall'art. 10, n. 1, del regolamento n. 3.
punto 5
Per risolvere il suddetto problema, la Cour de cassation ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Nel caso in cui un lavoratore, avente diritto alle prestazioni in denaro dell'assicurazione malattia-invalidità in uno Stato membro della Comunità europea, sia stato autorizzato a soggiornare in un altro Stato membro per sottoporsi a cure sanitarie e sia rimasto in questo Stato membro dopo la scadenza del termine stabilito e in condizioni irregolari sotto il profilo della normativa dello Stato d'origine e di un accordo amministrativo stipulato fra i due Stati, rimasto vigente in forza dei regolamenti CEE, nn. 3 e 4, relativo alla previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti, se l'art. 83 del regolamentò n. 4 vada interpretato nel senso che detta disposizione non solo stabilisce la data in cui le dichiarazioni o i ricorsi si considerano presentati all'autorità, all'istituzione o all'ente competente a conoscerne, ma riconosce inoltre la regolarità della domanda qualora questa sia stata presentata ad un'autorità, istituzione od ente di uno Stato membro diverso da quello di appartenenza dell'autorità, dell'istituzione o dell'ente competente a conoscerne. 2) Qualora la prima questione venga risolta affermativamente, se detta disposizione vada interpretata nel senso che si deve considerare valida una domanda presentata come esposto in precedenza, mentre, secondo la normativa dello Stato dell'autorità competente, il richiendente risiedeva irregolarmente nell'altro Stato. 3) Nello stesso caso, se le disposizioni dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 3, relativo alla previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti, ostino a che l'ente previdenziale dello Stato d'origine applichi il principio della territorialità delle prestazioni contemplato dalla normativa nazionale, nella fattispecie la legge belga 9 agosto 1963 e il suo art. 70, n. 1».

SENTENZA › In diritto › Sulla prima e sulla seconda questione

punto 6
L'art. 83 del regolamento n. 4, cui si riferisce la prima questione formulata da Cour de cassation, dispone che «la data in cui sono state presentate le domande, le dichiarazioni o i ricorsi presso un'autorità, un'istituzione o un organismo di un altro Stato membro è considerata come data di presentazione all'autorità, all'istituzione o all'organismo competente».
punto 7
Dal testo stesso di questa disposizione risulta ch'essa riguarda il deposito delle domande presentate dai lavoratori migranti. Il suo scopo è quello di agevolare, dal punto divista amministrativo, le pratiche degli interessati, data la complessità delle procedure amministrative esistenti nei vari Stati membri, e di evitare che, per ragioni puramente formali, gli interessati possano essere privati dei loro diritti. Perciò, in forza dell'art. 83 del regolamento n. 4, la presentazione di una domanda ad un'autorità, un'istituzione o un ente di uno Stato membro diverso dallo Stato competente a corrispondere la prestazione ha gli stessi effetti della diretta presentazione della domanda all'autorità competente di quest'ultimo Stato.
punto 8
Per contro, non si può estendere la portata di questo articolo nel senso che, al di fuori delle questioni di forma, esso riguarderebbe anche le norme sostanziali da applicare in materia.
punto 9
Si deve quindi dichiarare che l'art. 83 del regolamento n. 4 va interpretato nel senso che la presentazione di una domanda all'autorità, all'istituzione o all'ente di uno Stato membro diverso da quello competente a corrispondere la prestazione ha gli stessi effetti della diretta presentazione della domanda alle autorità competenti di quest'ultimo Stato. Una siffatta interpretazione è d'altronde conforme al sistema del regolamento n. 4, il quale, su questo punto, mira soltanto ad evitare che i lavoratori migranti perdano i loro diritti a causa di semplici formalità amministrative. Ne consegue che l'art. 83 del regolamento n. 4 non riguarda le norme sostanziali da applicare in materia.
punto 10
La circostanza che, ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza dell'autorità competente, l'interessato risiedesse irregolarmente nello Stato in cui ha presentato la domanda non incide affatto sulla soluzione sopra indicata.

SENTENZA › In diritto › Sulla terza questione

punto 11
Con la terza questione, il giudice nazionale chiede se l'art. 10, n. 1, del regolamento n. 3 osti all'applicazione, da parte dell'istituzione dello Stato competente, cui si richiede la prestazione, del principio della territorialità sancito dalla normativa nazionale di tale Stato, e cioè, nel caso di specie, dall'art. 70, n. 1, della legge belga 9 agosto 1963, il quale dispone: «Salvo eccezioni previste dal Re, le prestazioni contemplate dalla presente legge non vengono corrisposte quando il beneficiario non si trovi effettivamente sul territorio belga al momento della richiesta delle prestazioni stesse ovvero quando le prestazioni di malattia siano state erogate fuori dal territorio nazionale».
punto 12
A norma dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 3, «le pensioni o rendite e gli assegni in caso di morte acquisiti in virtù della legislazione di uno o più Stati membri non possono subire alcuna riduzione, modifica, soppressione ... per il fatto che il beneficiario risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice».
punto 13
In forza dell'art. 26, n. 1, del regolamento n. 3, la suddetta disposizione si applica per analogia alle prestazioni per il caso d'invalidità.
punto 14
Come è stato già rilevato nella giurisprudenza della Corte, fra l'altro nella sentenza 7 novembre 1973 (causa 51/72, Śmieja, Race. pag. 1213), la suddetta disposizione dell'art. 10 ha lo scopo di favorire la libera circolazione dei lavoratori, tutelando gli interessati contro gli svantaggi che potrebbero derivare dal trasferimento della loro residenza da una Stato membro ad un altro. Ne consegue che, in forza di tale disposizione, non soltanto l'interessato conserva il diritto di fruire delle pensioni, delle rendite e degli assegni acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, anche dopo aver stabilito la propria residenza in un altro Stato membro, ma inoltre non può essergli precluso l'acquisto di un siffatto diritto per l'unico motivo che egli non risiede nel territorio dello Stato in cui si trova l'istituzione debitrice.
punto 15
Inoltre, è utile aggiungere che, per quanto riguarda le prestazioni di malattia, la questione è disciplinata dall'art. 19, n. 2, del regolamento n. 3, il quale prevede la conservazione, da parte dei lavoratori subordinati o assimilati, in caso di trasferimento della loro residenza da uno Stato membro ad un altro, dei diritti alle prestazioni di malattia, esigendo tuttavia «l'autorizzazione dell'istituzione competente, che tiene debito conto dei motivi di tale trasferimento». Va però sottolineato che questa disposizione si applica unicamente alle prestazioni di malattia, non alle prestazioni d'invalidità.
punto 16
Dalle precedenti considerazioni risulta che l'art. 10, n. 1, del regolamento n. 3, va interpretato nel senso che l'ente assicurativo dello Stato d'origine non può applicare alle prestazioni d'invalidità il principio della territorialità cui si riferisce la legislazione nazionale.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 17
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
punto 18
Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour de cassation del Belgio con ordinanza 6 aprile 1981, dichiara: 1° L'art. 83 del regolamento del Consiglio 3 dicembre 1958, n. 4, va interpretato nel senso che la presentazione di una domanda all'autorità, all'istituzione o all'ente di uno Stato membro diverso da quello competente a corrispondere la prestazione ha gli stessi effetti della diretta presentazione della domanda all'autorità competente di quest'ultimo Stato. 2° La circostanza che la persona interessata risiedesse irregolarmente, ai sensi della legislazione dello Stato competente, nello Stato in cui ha presentato la domanda non incide assolutamente sul fatto che tale presentazione ha gli stessi effetti della diretta presentazione all'autorità competente dello Stato d'orìgine. 3° L'art. 10, n. 1, del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, va interpretato nel senso che l'ente assicurativo dello Stato d'origine non può applicare alle prestazioni d'invalidità il principio della territorialità cui si riferisce il giudice di rinvio.

Firme

Due Chloros Grévisse Così deciso e pronunziato e Lussemburgo, il 10 giugno 1982. Per il cancelliere H. A. Rühl amministratore principale Il presidente della Seconda Sezione O. Due

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