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Sez. 2, Sentenza n. 1620 del 28/04/1977 (Rv. 385327 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - CAUSA DI DIVORZIO - ACCERTAMENTO DEL VALORE - DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'ASSEGNO - COMPUTABILITA.*
Stato
decisa il 1977-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385327-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - CAUSA DI DIVORZIO - ACCERTAMENTO DEL VALORE - DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'ASSEGNO - COMPUTABILITA.*

L'accertamento del valore della causa di divorzio, ai fini della liquidazione degli onorari dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, va fatto tenendo conto anche della domanda riconvenzionale di liquidazione dell'assegno, ritualmente proposta dal convenuto. (nella specie, il difensore della moglie convenuta per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva impugnato per Cassazione l'ordinanza che aveva disatteso la sua richiesta di liquidazione degli onorari nei confronti della cliente, fatta tenendo conto del valore dell'assegno periodico da questa conseguito).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 9 com. 1, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)