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Sez. 2, Sentenza n. 610 del 22/01/1999 (Rv. 522554 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Causa di separazione personale tra coniugi - Valore indeterminabile - Configurabilità - Ammontare delle richieste economiche commesse - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522554-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA

Per determinare l'onorario spettante all'avvocato occorre riferirsi al valore della controversia determinato in base alle norme del codice di procedura civile; è pertanto da ritenersi di valore indeterminabile la controversia di separazione dei coniugi, non incidendo in alcun modo sulla determinazione del valore della controversia l'ammontare delle richieste economiche connesse.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)