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Sez. L - , Sentenza n. 27229 del 26/10/2018 (Rv. 651207 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Determinazione del premio secondo il sistema delle tariffe - Classificazione - Attività di allestimento e assemblaggio - Assimilazione all'attività principale - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651207-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

Ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'attività di allestimento e assemblaggio di componenti di un prodotto finale è assimilabile all'attività principale quando essa costituisca una fase necessaria della costruzione implicante interventi meccanici e l'utilizzo di materiali che incidono sul processo di lavorazione e sul relativo rischio, risultando in tal caso irrilevante che essa non sia svolta dallo stesso datore di lavoro dell'attività principale, requisito richiesto dall'art. 4 del d.m. 12 dicembre 2000 per la qualificazione come attività complementare e sussidiaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ricondotto alla voce n. 6413 del citato d.m. - cui è associato un rischio pari a 100 - l'attività svolta dalla ricorrente, di realizzazione e assemblaggio di componenti essenziali di vagoni ferroviari, quali finestrini e porte).

Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 4, DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 5, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)