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Sez. L - , Sentenza n. 16688 del 06/07/2017 (Rv. 644870 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Sistema tariffario per la determinazione dei premi dovuti all’INAIL - Lavorazione principale - Lavorazioni complementari e sussidiarie - Correlazione tra le attività - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644870-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

Ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, premesso che nelle ipotesi dubbie l’interpretazione della tariffa deve essere ispirata al principio di necessaria corrispondenza tra l’entità del premio pagato dal datore di lavoro e l’esposizione del lavoratore al rischio, affinché una lavorazione possa essere considerata complementare o sussidiaria rispetto ad una lavorazione principale, con conseguente attribuzione della stessa voce tariffaria, è necessario che entrambe siano svolte dal medesimo datore di lavoro e che, tra esse, sussista una connessione funzionale, anche se non topografica, nel senso che la prima deve essere tale da consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, con la produzione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988 art. 2, DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)