Sez. 6 - 2, Sentenza n. 24771 del 20/11/2014 (Rv. 633133 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Morte del creditore ammesso al passivo in procedura fallimentare - Computo del termine di durata nei confronti degli eredi - Distinzione temporale delle fasi processuali in relazione alla loro costituzione - Necessità - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per il riconoscimento dell'indennizzo spettante agli eredi del creditore ammesso al passivo di una procedura fallimentare, i quali abbiano agito sia "jure haereditatis" sia "jure proprio", non può assumersi come riferimento temporale l'intero procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali, al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, pur potendosi cumulare il danno sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi in seguito al loro intervento in giudizio, senza che abbia rilievo la circostanza che una tale procedura non possa essere interrotta per la morte del fallito o di uno dei creditori.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)