Sez. 1, Sentenza n. 21646 del 19/10/2011 (Rv. 620560 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Processo presupposto - Decesso della parte - Riassunzione dell'erede - Ragionevole durata - Computo del termine - Riferimento all'intera durata del procedimento - Esclusione - Distinzione temporale delle fasi processuali - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Diverso titolo dell'indennizzo - Condizioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, qualora la parte costituita sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo presupposto, l'erede ha diritto al riconoscimento dell'indennizzo "iure proprio" dovuto al superamento del predetto termine, soltanto a decorrere dalla sua costituzione in giudizio; ne consegue che qualora l'erede agisca sia "iure haereditatis" che "iure proprio", non può assumersi come riferimento temporale di determinazione del danno l'intera durata del procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, senza, tuttavia, escludere la possibilità di un cumulo tra il danno morale sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi nel frattempo intervenuti nel processo, non ravvisandosi incompatibilità tra il pregiudizio patito "iure proprio" e quello che lo stesso soggetto può far valere "pro quota" e "iure successionis", ove già entrato a far parte del patrimonio del proprio dante causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 3 lett. A CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)