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Sez. U, Sentenza n. 6986 del 22/11/1983 (Rv. 431632 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PRESTAZIONI DI UN MEDICO ANALISTA PRESSO UN GABINETTO DI ANALISI CLINICHE DELL'OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA - RAPPORTO DI LAVORO PROFESSIONALE AUTONOMO - SUSSISTENZA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 409 N. 3 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431632-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PRESTAZIONI DI UN MEDICO ANALISTA PRESSO UN GABINETTO DI ANALISI CLINICHE DELL'OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA - RAPPORTO DI LAVORO PROFESSIONALE AUTONOMO - SUSSISTENZA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 409 N. 3 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Le prestazioni di un medico analista presso un gabinetto di analisi cliniche dell'opera nazionale per gli invalidi di guerra non esulano dal rapporto di lavoro professionale autonomo, per configurare un rapporto di pubblico impiego devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per il solo fatto dell'assoggettamento di tale attività a prescrizioni e direttive di detto ente pubblico non economico, della sua correlazione con le finalità istituzionali del medesimo, ovvero della predeterminazione della retribuzione, trattandosi di circostanze compatibili con quel rapporto autonomo, sia pur con i caratteri della collaborazione continuata e coordinata secondo la previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., e di per sè insufficienti al riscontro di un rapporto di pubblico impiego, il quale postula la subordinazione gerarchica del dipendente. (V 3499/81, mass n 414098).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)