Sez. U, Sentenza n. 3499 del 28/05/1981 (Rv. 414098 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - RAPPORTO CON I MEDICI SPECIALISTICI CON INCARICO AMBULATORIALE PRESSO LE SEDI PROVINCIALI - MANCANZA DI SUBORDINAZIONE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - PRESTAZIONI D'OPERA PROFESSIONALE DI TIPO CONTINUATIVO E COORDINATO - SUSSISTENZA - GIURISDIZIONE - DEL GIUDICE ORDINARIO - RITO DEL LAVORO - APPLICABILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - RAPPORTO CON I MEDICI SPECIALISTICI CON INCARICO AMBULATORIALE PRESSO LE SEDI PROVINCIALI - MANCANZA DI SUBORDINAZIONE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - PRESTAZIONI D'OPERA PROFESSIONALE DI TIPO CONTINUATIVO E COORDINATO - SUSSISTENZA - GIURISDIZIONE - DEL GIUDICE ORDINARIO - RITO DEL LAVORO - APPLICABILITA.*
Il rapporto fra l'Inail ed i medici specialisti con incarico ambulatoriale presso le sedi provinciali, il quale secondo la disciplina fissata dal DM 22 novembre 1967 e dalla successiva convenzione del 25 luglio 1972, pur comportando attivita continuativa e con dettagliata regolamentazione circa le modalita e gli orari, manchi del requisito della subordinazione, cioe dell'assoggettamento gerarchico di detti sanitari ai poteri direttivi dell'istituto medesimo, esula dall'ambito del pubblico impiego, ed integra una prestazione d'opera professionale di tipo continuativo e coordinato. Ne consegue che le controversie inerenti a tale rapporto sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, e sono regolate, a norma dell'art 409 n 3 cod proc civ, dal rito delle cause di lavoro. (V 3307/79, mass n 399703; (V 326/76, mass n 379006; (V 6106/78, mass n 395924).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DM 22/11/1967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)