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Sez. U, Sentenza n. 1058 del 04/05/1964 (Rv. 301498 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMMISSIONE DI VIGILANZA - POTERI - ESTENSIONE - STIPULAZIONE DEL MUTUO EDILIZIO INDIVIDUALE - LIMITI DEI PREDETTI POTERI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1964-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301498-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMMISSIONE DI VIGILANZA - POTERI - ESTENSIONE - STIPULAZIONE DEL MUTUO EDILIZIO INDIVIDUALE - LIMITI DEI PREDETTI POTERI - FATTISPECIE.*

I poteri che l'art. 131 del tu. Delle Disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con RD. 28 aprile 1938 n.1165, affida alla commissione di vigilanza istituita presso il ministero dei lavori pubblici, tanto nella esplicazione della sua funzione di vigilanza quanto come organo decidente, sono estesi, non solo alla cognizione delle controversie riguardanti i limiti della prenotazione e dell'assegnazione degli alloggi ed i rapporti in genere tra socio e cooperativa, senza alcuna distinzione circa l'origine delle controversie medesime, siano cioe esse dipendenti dall'applicazione delle norme della legge speciale ovvero di particolari Disposizioni statutarie, ma comprendono anche la repressione degli abusi e delle irregolarita che nello svolgimento di quei rapporti siano stati commessi. Solo con la stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, mediante il quale il socio acquista irrevocabilmente la proprieta dell'alloggio cooperativo, dalla quale non puo essere dichiarato decaduto se non nei soli casi di morosita disciplinati dagli art.66 e 103, terzo comma, del detto tu. I poteri della commissione di vigilanza vengono a cessare rimanendo la sua funzione giurisdizionale limitata alla sola cognizione del reclamo che i condomini interessati ed il consiglio di amministrazione propongono nel caso che il socio, divenuto proprietario, destini l'alloggio e gli accessori di esso ad Usi che rechino pregiudizio ad altri condomini (art.229, secondo e terzo comma citato tu.) (nella specie, un socio di cooperativa edilizia, assegnatario in via provvisoria di un appartamento, aveva trasformato in porta una finestra che si affacciava su di una terrazza di proprieta sociale, annettendo questa all'appartamento assegnatogli e costruendo su di essa una veranda, e cio sostenendo che la terrazza suddetta faceva parte dell'appartamento assegnatoglì la Corte suprema ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell' AGO e la Competenza, invece, della commissione di vigilanza, a conoscere della controversia insorta tra socio e cooperativa, riguardante i limiti dell'assegnazione dell'entita immobiliare in favore del socio stesso, al fine di stabilire se l'annessione della terrazza all'appartamento assegnato fosse legittima o abusiva).*

Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 66, Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 103, Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)